I CORSI PER L'IDONEITÁ ALLA GUIDA DEL CICLOMOTORE
(D. Lgs. 30/04/1992, n° 285)
Le variazioni apportate al codice della strada sono tutte volte ad aumentare la sicurezza stradale, per esempio, l’obbligo del possesso del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, l’introduzione della patente a punti, l’aumento delle sanzioni ed altro ancora. Anche il Decreto Legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 prevedeva già tra i Principi Generali dell’articolo 1 del Titolo 1 che “La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato”. Ed al comma 2 si legge “La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano al principio della sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione.” Mentre il comma 3 riporta “Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale.” Il comma 5 prevede anche di utilizzare i più moderni sistemi di comunicazione per lanciare messaggi pubblicitari di tipo prevenzionale ed educativo.
La norma
Già il nuovo codice della strade del 1992 contemplava l’attuazione obbligatoria di un insegnamento di educazione stradale in ogni scuola e il D. M. 5/8/94 approvava i contenuti e le modalità di questa attività didattica. Dal canto suo l’Unione Europea individuava nei programmi 1997-2001 per la sicurezza stradale fra gli utenti deboli – riportanti il 70% dei danni alle persone nel corso di incidenti – i conducenti di motocicli e i conducenti giovani. L’Italia faceva proprie le problematiche solevate dell’Unione Europea con il Piano nazionale di sicurezza stradale del 1999. Il nuovo codice della strada prevede, all’articolo 116, comma 1-bis che ”per guidare un ciclomotore il minore di età che abbia compiuto 14 anni deve conseguire il certificato di idoneità alla guida, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, a seguito di specifico corso con prova finale, organizzato secondo le modalità di cui al comma 11-bis”, che infatti specifica che “gli aspiranti al conseguimento del certificato di cui al comma 1-bis possono frequentare appositi corsi organizzati dalle autoscuole. In tal caso, il rilascio del certificato è subordinato ad un esame finale svolto da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri. I giovani che frequentano istituzioni statali e non statali di istruzione secondaria possono partecipare ai corsi organizzati gratuitamente all'interno della scuola, nell'ambito dell'autonomia scolastica. Ai fini dell'organizzazione dei corsi, le istituzioni scolastiche possono stipulare, anche sulla base di intese sottoscritte dalle province e dai competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri, apposite convenzioni a titolo gratuito con comuni, autoscuole, istituzioni ed associazioni pubbliche e private impegnate in attività collegate alla circolazione stradale. I corsi sono tenuti prevalentemente da personale insegnante delle autoscuole. La prova finale dei corsi organizzati in ambito scolastico è espletata da un funzionario esaminatore del Dipartimento per i trasporti terrestri e dall'operatore responsabile della gestione dei corsi. Ai fini della copertura dei costi di organizzazione dei corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono assegnati i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie nella misura prevista dall'articolo 208, comma 2, lettera c)”. Lo stesso articolo prevede al comma 13-bis delle sanzioni e specifica la data di applicazione del decreto “Il minore che, non munito di patente, guida ciclomotori senza aver conseguito il certificato di idoneità di cui al comma 11-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 541,80 a euro 2.168,25. (Comma in vigore dal 1° luglio 2004)”, mentre per i maggiorenni il comma 1-ter prevede “A decorrere dal 1° luglio 2005 l'obbligo di conseguire il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori è esteso anche ai maggiorenni che non siano già titolari di patente di guida “.
La risposta delle scuole
Per rispondere alle esigenze degli utenti, le scuole si sono attivate, in modo diverso a seconda delle possibilità. In ogni caso i corsi dovevano essere svolti “a titolo gratuito” ed affrontare argomenti specifici, rispondenti al decreto 30 giugno 2003 relativo al “Programma dei corsi e procedure d'esame per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori”, emanato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (firmato dal Ministro Lunardi), per l’organizzazione delle attività, fornendo indicazioni precise alle Istituzioni Scolastiche. Proprio perché il corso veniva organizzato nelle scuole, il Ministro ha voluto diversificare i programmi rispetto a quelli tenuti presso le autoscuole, inserendo anche un modulo relativo “all’educazione alla convivenza civile, soprattutto in ordine ai comportamenti da tenere sulle strade, al fine di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione, come previsto dall'art. 230 del nuovo codice della strada”. All’art. 1 il decreto riporta il Programma dei corsi specificando anche le conoscenze richieste per conseguire l'attestato per la guida dei ciclomotori e all’art. 2. fissa la durata degli stessi in 20 ore, così ripartite: a) 4 ore da destinare alle norme di comportamento; b) 6 ore da destinare alla segnaletica e altre norme di circolazione; c) 2 ore da destinare all'educazione al rispetto della legge; d) 8 ore ulteriori di educazione alla convivenza civile.
L’esame. Le modalità di svolgimento dell’esame sono chiarire ancora nel decreto del 30 giugno 2003, all’art. 3. Per essere ammessi all'esame, i candidati devono aver partecipato ad un corso svolto presso le scuole o presso le autoscuole. Gli studenti sono stati invitati ad iscriversi ai corsi, organizzati in generale in modo tale da consentire l’effettuazione dell’esame e quindi il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, entro i tempi stabiliti dall’obbligo. Sono state poi descritte in modo dettagliato le regole di svolgimento dei corsi e quelle di accesso agli esami: la norma non consente più di tre ore di assenza alle lezioni dei moduli a), b) e c) e nel caso in cui si superasse detto limite, il corso deve essere sostenuto nuovamente, ai fini dell'ammissione all'esame.
I ragazzi hanno poi compilato una domanda di iscrizione agli esami stessi con l'assenso scritto di un tutore ed hanno versato su appositi conti correnti postali la somma prevista. Sono state poi descritte a tutti gli studenti le modalità di svolgimento degli esami, come riportato al comma 3 dell’art. 3 del decreto del 30/6/2003: “l’esame consiste in una prova teorica svolta tramite questionario e attiene agli argomenti di cui all'art. 1. I candidati dovranno barrare, in corrispondenza di ogni risposta, la lettera «V» o «F» a seconda che considerano quella proposizione vera o falsa. La prova ha durata di trenta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo di quattro.” Le sedute d’esame si sono svolte a scuola, alla presenza di un funzionario del Dipartimento per i trasporti terrestri abilitato ad effettuare esami di idoneità per il conseguimento delle patenti di guida almeno delle categorie A e B e dall'operatore responsabile della gestione dei corsi.
Le lezioni. Si sono svolte con cadenza seguendo il programma ministeriale riportato in precedenza. Per lo svolgimento delle lezioni i docenti si sono avvalsi di tabelloni relativi alla segnaletica stradale e di altri strumenti di lavoro, forniti dai Vigili Urbani di Bergamo, che consentivano anche di svolgere in modo interattivo i quiz d’esame e di provare quindi la propria preparazione compilando anche le schede contenenti le domande d’esame.
Queste ultime sono stampate, mediante elaborazione meccanografica, da un «database» predisposto dal Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici, secondo un metodo di casualità elaborato dall'Istituto Poligrafico dello Stato, che provvede anche alla stampa delle schede.
Ogni scheda contiene dieci domande, ognuna con tre risposte che possono essere: tutte e tre vere; due vere e una falsa; una vera e due false; tutte e tre false.
Convenzioni stipulate. Nell’anno scolastico 2002-2003, presso alcune Istituzioni Scolastiche sono stati organizzati in via sperimentale e a titolo gratuito, i corsi (come riportato nella circolare n.1122/A2
del 5 marzo 2002), ed è stato prodotto parecchio materiale didattico, il tutto con la collaborazione dell'ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo, Motociclo e Accessori) e della F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana), con le quali il Ministero ha siglato, a suo tempo, un protocollo d'intesa. La scuola è stata invitata ad organizzare autonomamente delle convenzioni a livello territoriale, stipulando, ove possibile, intese e protocolli con le Amministrazioni Provinciali e i competenti uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri e coinvolgendo gratuitamente comuni, autoscuole, istituzioni pubbliche e private impegnate a vario titolo in attività di educazione stradale.
Le Istituzioni Scolastiche sono state invitate anche a programmare attività specifiche nell'ambito dei singoli POF, che non fossero sporadiche e occasionali, bensì incardinate nell'attività ordinaria di insegnamento che ogni docente è obbligato a realizzare, sia per ottemperare alla legge che per rendere più qualificante la specifica funzione educativa della scuola.
Nel caso del comune di Bergamo, i vigili urbani non potevano disporre di tutte le risorse necessarie alla gestione dei corsi organizzati per gli studenti delle superiori, hanno così optato per la formazione dei docenti delle scuole, che, in quanto docenti, possiedono già la capacità di “insegnare” e, essendo in possesso della patente di guida necessitano solo di essere sensibilizzati sugli aspetti relativi al codice della strada e alle norme di comportamento così come vanno presentati ai ragazzi, che sono diventati formatori degli studenti stessi. Il costo dei corsi tenuti presso le istituzioni scolastiche sarà coperto con una percentuale degli introiti statali relativi alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie, così come previsto dal decreto 230.
Alcuni numeri. Alcune indicazioni vengono dal VII rapporto "Due Ruote" ACI-Censis del 2003, secondo il quale ciclomotore e motocicletta vengono scelti come mezzo preferito per gli spostamenti dal 36.4% degli intervistati, contro il 25.5% registrato nel 2001, perché “Le due ruote consentono di spostarsi velocemente e di essere agili nel traffico e offrono facilità di parcheggio (46.8%)”. Anche l’età degli utenti delle due ruote sta variando: gli ultra 65enni sono più numerosi dei giovani fino a 34 anni e, tra i nuovi utenti, le donne sono più numerose degli uomini e spesso il motorino è un bene di famiglia piuttosto che privato e personale. Il costo, comprensivo anche della gestione, di un motorino non è però indifferente ed equivale a circa 16,2 euro al giorno. Il Censis ha quantificato anche le infrazioni commesse a bordo della moto: sono risultati più trasgressivi i giovani fino a 34 anni. Tra le infrazioni monitorate direttamente su strada: il 15% dei motociclisti trasporta il passeggero sul ciclomotore; il 13% non usa il casco; il 10% supera a destra, il 9% "brucia" il semaforo rosso. Meno diffusi sono il mancato uso della freccia (8,5%), le luci spente (8%), il superamento della striscia continua (5,3%), il casco non allacciato (4,1%) e l'inversione non consentita (2%).