L'ACCESSIBILITÀ DEI SITI SCOLASTICI
LA NUOVA NORMATIVA
Il problema dell’accessibilità dei siti web da parte di tutti gli utenti, indipendentemente dalle loro possibilità fisiche, sta entrando nel mondo della scuola in maniera direttamente proporzionale all’interesse per le nuove tecnologie e all’accresciuta sensibilità nei riguardi degli studenti diversamente abili.
La questione non riguarda solo l’istituzione scolastica, ma ora tutta la pubblica amministrazione ha come punto di riferimento la legge n° 4 del 9 gennaio 2004, “Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici”, la c. d. “legge Stanca”, dal nome del Ministro per le innovazioni e le tecnologie, e lo Schema di Regolamento di attuazione, approvato dal consiglio dei Ministri del 9 luglio 2004. In realtà questi provvedimenti sono solo il punto di arrivo di un percorso normativo iniziato con la Circolare del Ministro per la funzione pubblica del 13 marzo 2001 e proseguito con la Circolare AIPA/CR/32 dello stesso anno che riconduceva la conformità dei siti della pubblica amministrazione alle specifiche internazionali.
Si tratta di un problema innanzitutto di natura legale, considerato che la normativa citata pone delle regole precise, ma anche di immagine per gli istituti, giacché i siti rappresentano delle “vetrine” per le scuole e chi non avrà il “bollino” del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione avrà meno audience fra i navigatori; ma è soprattutto una questione di sensibilità nei confronti delle persone meno fortunate che rappresentano una quota sempre più ampia degli studenti, ormai anche nelle scuole superiori.
I siti web e più in generale gli stessi computer possono rappresentare delle vere barriere fisiche: pensiamo a un ipovedente di fronte a una pagina fittamente scritta o contenente animazioni o ad una persona con difficoltà auditive che naviga in un sito con output di tipo sonoro, o ancora ad un soggetto con difficoltà motorie alle prese con interfacce che non supportano comandi da tastiere alternativi a quelli eseguibili con il mouse.
La legge “Stanca” prescrive che i contratti stipulati dalle scuole per la creazione di nuovi siti o per la manutenzione degli stessi debbano, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, rispettare i requisiti di accessibilità, pena la nullità del contratto stesso (cfr. art. 4, c. 2); anche l’acquisto di beni e servizi informatici destinati a lavoratori disabili o al pubblico deve rispettare i requisiti di accessibilità (cfr. art. 4, c. 3) così come la fornitura di libri alle biblioteca scolastiche dovrà prevedere la presenza di copie su supporto digitale, accessibili agli alunni disabili, degli strumenti didattici fondamentali (cfr. art. 5).
Quali sono i criteri che garantisco l’accessibilità? La legge rimanda a un decreto del Ministro da promulgarsi entro quattro mesi. Nel luglio del 2004 è stato approvato lo schema del Regolamento di attuazione che specifica l’accessibilità come “la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che, a causa di disabilità, necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari” (art. 1, c. 1, punto a), parla delle tecnologie assistive come “gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere ai servizi erogati dai sistemi informatici” (punto b). Il Regolamento precisa inoltre che i requisiti di accessibilità debbano essere valutati da esperti iscritti in un apposito elenco presso il Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (art. 1, c. 1, punto f) e che i limiti di applicabilità della legge si riferiscono “agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici” (art. 3 c.1); tuttavia i soggetti privati possono egualmente rivolgersi a un valutatore del Centro per ottenere un’attestazione di accessibilità con validità non superiore a un anno.
I criteri per l’accessibilità sono quelli già indicati dal Word Wide Consortium (W3C), il consorzio che indica le norme che regolano l’intero web[1]. Per avere cognizione dei criteri è utile consultare il Servizio di osservatorio tecnologico per la scuola[2] del M. I. U. R. (OTE).
La filosofia che sta alla base dell’accessibilità di un sito consiste nel mantenere separati i contenuti delle pagine web dal modo con cui sono presentati e dalla loro struttura; ciò significa che il file della pagina web (in formato htm) deve contenere il testo, le immagini, i collegamenti, …, ma non come i contenuti saranno visualizzati (caratteri, sottolineature, …) e la loro gerarchia (formato dei titoli, dei sottotitoli, del corpo di testo, …): queste informazioni devono essere presenti nei cosiddetti fogli di stile (formato css). Questo è necessario affinché persone, per esempio, con difficoltà visive o auditive, possano utilizzare sintetizzatori vocali che trasformano quanto appare sul monitor in linguaggio parlato o sia loro consentito di stampare i testi più facilmente mediante stampanti Braille.
Altre regole sono rappresentate dal fatto che le immagini debbano offrire la loro descrizione in modo che possa essere letta da un browser vocale, che le tabelle siano dotate di una descrizione e di un riassunto non visibile, ma che possano essere trasformati in parole, che i collegamenti a pagine esterne al sito siano correlati da “tag” che indichino che il link punta verso l’esterno. Sono da evitare effetti “speciali” quali animazioni, suoni che influenzerebbero una trasformazione in output vocali, menù a comparsa difficilmente utilizzabili da chi ha difficoltà di movimento.
Bibliografia essenziale –
D. NORMAN, Il computer invisibile – La tecnologia migliore è quella che non si vede, Milano, 2000, Apogeo.
M. BOSCARIOL, Ecologia dei siti web. Come e perché usabilità, accessibilità e fogli di stile stanno cambiando il modo di realizzare i siti internet, Milano, 2003, Hops Tecniche Nuove.
P. BERTINI, Accessiblità e tecnologie, Milano, 2003, Pearson Education Italia.
M. GABBARI, “Usabilità e accessibilità di un sito web”, in Informatica & Scuola, 1, aprile 2002, Milano, Hugony.
F. REGAZZONI-C. MARCHI, L’accessibilità dei siti scolastici: dopo la L. 9 gennaio 2004 n° 4, in “Scuola e Didattica”, n° 15, 15 aprile 2004.
Sitografia essenziale –
http://www.osservatoriotecnologico.net - (Servizio di osservatorio tecnologico per le scuole del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca).
http://www.w3.org/WAI - Web Accessibility Initiative (WAI) del W3C (World Wide Web Consortium), fonte tecnico-formativa per l’implementazione di siti accessibili ai disabili.
http://www.w3c.it/wai - Web Accessibility Initiative a cura dell’Ufficio italiano del W3C.
http://www.asphi.it - Associazione per lo sviluppo dei Progetti informatici per gli Handicappati.
http://webaccessibile.org.
http://www.webxtutti.it.